PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è sostituito dal seguente:

      «Art. 5. - (Istituzione del ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. È istituito il ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria, articolato nelle seguenti qualifiche, con ordine gerarchico e con livello analogo a quello del corrispondente ruolo dei commissari della Polizia di Stato:

          a)  commissario penitenziario;

          b)  commissario capo penitenziario;

          c)  vice questore aggiunto penitenziario.

      2. La dotazione organica relativa al ruolo di cui al comma 1 è fissata nella tabella D allegata al presente decreto.
      3. L'accesso alle qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore, di cui alla tabella D prevista dal comma 2 del presente articolo, avviene con le modalità stabilite dagli articoli da 7 a 10 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni».

      2. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Ai commissari capo penitenziari competono le funzioni di direttore dell'area sicurezza presso gli Istituti penitenziari»;

          b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. Ai commissari capo penitenziari competono le funzioni di direttore del

 

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l'area sicurezza presso le scuole dell'Amministrazione penitenziaria»;

          c) al comma 7, le parole: «responsabile delle aree sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «direttore delle aree sicurezza».

      3. L'articolo 9 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è sostituito dal seguente:

      «Art. 9. - (Corso per la nomina a commissario penitenziario). - 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 7 sono nominati commissari penitenziari.
      2. I commissari penitenziari frequentano, presso l'Istituto superiore di studi penitenziari dell'Amministrazione penitenziaria, un corso di formazione teorico-pratico della durata di ventiquattro mesi. Il secondo anno di corso è comprensivo di un tirocinio operativo presso le strutture del Corpo di polizia penitenziaria. Durante il corso i commissari penitenziari rivestono le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, ma non possono essere impiegati in servizio d'istituto.
      3. Al termine del corso, il personale dichiarato idoneo al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria sostiene un esame finale sulle materie oggetto del corso.
      4. I commissari penitenziari che hanno superato gli esami finali del corso e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento e sono confermati nel ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria con la qualifica di commissario capo penitenziario secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale.
      5. I commissari penitenziari che non superano l'esame finale possono partecipare al corso successivo; se l'esito di quest'ultimo è negativo, sono dimessi».

      4. Gli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono abrogati.

 

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      5. L'articolo 13 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è sostituito dal seguente:

      «Art. 13. - (Promozione a vice questore aggiunto penitenziario). - 1. La promozione a vice questore aggiunto penitenziario del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario capo penitenziario che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica».

      6. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è sostituita dalla seguente:

          «d) vice questore aggiunto penitenziario».

      7. Il comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è sostituito dal seguente:

      «2. I vincitori del concorso sono nominati vice commissari penitenziari e devono frequentare un corso di formazione presso l'Istituto superiore di studi penitenziari dell'Amministrazione penitenziaria della durata di diciotto mesi. Durante il corso i vice commissari penitenziari rivestono le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, ma non possono essere impiegati in servizi d'istituto. I vice commissari penitenziari che hanno superato gli esami finali del corso prestano giuramento e sono confermati nel ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria con la qualifica di commissario penitenziario secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale. Ai commissari penitenziari competono le funzioni di vice direttore delle aree sicurezza presso gli Istituti penitenziari».

      8. L'articolo 24 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è abrogato.
      9. Al comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146,

 

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dopo le parole: «si consegue» sono inserite le seguenti: «, nel limite dei posti disponibili,».
      10. All'articolo 26 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «commissario coordinatore penitenziario», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «vice questore aggiunto penitenziario»;

          b) al comma 1, dopo le parole: «si consegue» sono inserite le seguenti: «, nel limite dei posti disponibili,» e le parole: «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni e sei mesi».

      11. Al capo III del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato dal presente articolo, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

      «Art. 26-bis. - (Conferimento a titolo onorifico di qualifiche connesse alla cessazione dal servizio). - 1. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori che riveste la qualifica di ispettore superiore consegue, a titolo onorifico, la qualifica di commissario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria il giorno successivo alla cessazione dal servizio per anzianità, per limiti di età, per infermità o per decesso, se nel quinquennio precedente non abbia riportato sanzioni disciplinari superiori alla pena pecuniaria.
      2. I vice questori aggiunti penitenziari del ruolo direttivo ordinario e speciale conseguono, a titolo onorifico, la qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria il giorno successivo alla cessazione dal servizio per anzianità, per limiti di età, per infermità o per decesso, se nel quinquennio precedente non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori alla pena pecuniaria».

      12. La tabella D allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è sostituita dalla tabella D di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.
      13. La tabella E allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è sostituita

 

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dalla tabella E di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge.

Art. 2.

      1. Il personale del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria istituito ai sensi del capo II del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, in servizio alla data di entrata in vigore della medesima legge, è inquadrato, con decorrenza dalla data di ultimazione del relativo corso di formazione, nella qualifica di commissario capo penitenziario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 146 del 2000, come sostituito dal predetto articolo 1, comma 1, della presente legge.
      2. Il personale appartenente al ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria istituito ai sensi del capo III del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, in servizio dalla data di entrata in vigore della medesima legge, è inquadrato, con decorrenza dalla data di ultimazione del relativo corso di formazione, nella qualifica di commissario penitenziario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 146 del 2000, come sostituito dal predetto articolo 1, comma 1, della presente legge.